Il modello di Comunicazione Polivalente, così detto “Spesometro”, è stato introdotto dall’art. 21 del D.L. n.78/2011, che ha previsto l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.
Il decreto semplificazione (D.L. 16/2012) ha previsto l’obbligo di trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni effettuate documentate da fattura. Nel caso di operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui le operazioni stesse siano d’importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto tutte le operazioni documentate da fattura effettuate devono essere comunicate indipendentemente dall’importo.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono obbligati alla compilazione dello spesometrotutti i soggetti passivi Iva che eseguono operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:
in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;
enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;
che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esentiex art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis;
che aderiscono al Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo (art. 13 della L. 388/2000) e gli Ex minimi;
Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
Produttori Agricoli Marginali;
Asd e Altri enti in 398/91;
Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni eseguite e ricevute nell’ambito di attività commerciali.
SOGGETTI ESONERATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono esonerati alla compilazione dello spesometro:
i privati;
coloro che aderiscono al regime dei “ Contribuenti minimi” – art.27 D.L. 29/2011: tuttavia, non è possibile usufruire di tale esonero qualora il regime dei minimi sia venuto meno in corso d’anno (ricavi/compensi > € 45.000,00). In tal caso, secondo la CM 24/2011, il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere “dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”.
i contribuenti che, dal 2015, applicano il regime cd “{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Forfetario” (L.190/2014)
i soggetti passivi Iva che, dal 2016,hanno optato per la trasmissione telematica quotidiana dellefatture emesse/ricevute e dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art.50-bis, DL. 69/2013).
SONO ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE
-le importazioni,
-le esportazioni indicate nell’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/72, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione tramite le bollette doganali,
-le note di variazione relative ad operazioni con l’estero sia in caso di compilazione in forma analitica che aggregata (ancorché il quadro BL prevede il campo “Note di variazione”, le specifiche tecniche precisano che lo stesso va compilato solo ai fini della comunicazione “Black list”.
-le operazioni intracomunitarie, in quanto già comunicate tramite i modelli Intra
-quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti non titolari di Partita Iva e non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate.
OPERAZIONI BLACK LIST
Abrogazione comunicazione Black list dal 2017: il modello polivalente annuale, è lo strumento finora utilizzato dai contribuenti Soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA, con operatori commerciali economici aventi sede, residenza o domicilio, in uno dei paesi Black list.
L'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA intrattenute con Paesi black list è stato abolito a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016.
Pertanto, la comunicazione per il periodo d’imposta 2016, non deve essere più presentata tramite modello polivalente entro le seguenti scadenze;
Comunicazione black list 10 aprile per chi liquida l'IVA mensile;
Comunicazione black list 20 aprile per chi liquida l'IVA trimestralmente.
L'abrogazione del suddetto obbligo, è avvenuta con l'entrata in vigore del decreto collegato alla Legge di Bilancio, il decreto 193/2016 che ha anticipato l'abolizione di 1 anno, ma sarà possibile comunicarle come per gli anni scorsi tramite l’applicazione “Black List 2016”.