Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria n. 60 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo illecito del sistema economico e finanziario a scopi sia di riciclaggio che di finanziamento del terrorismo.
La definizione di riciclaggio contenuta nell’art. 2 co. 1 del D. Lgs 231/2007, si discosta dalla quella dettata dall’art. 648-bis c.p. ai fini della configurazione dell’omonimo reato, tanto che si può parlare di una definizione amministrativa di riciclaggio più ampia, che assume valore soltanto ai fini della presente normativa e non ai fini penalistici.
L’art. 2 co. 1 definisce come riciclaggio le seguenti azioni:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.”
La fattispecie amministrativa di riciclaggio comprende dunque, oltre al momento della conversione ovvero del trasferimento del bene di provenienza illecita, anche il momento “ricettativo” dell’occultamento e della detenzione.
Al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la legge impone una partecipazione attiva di soggetti, quali alcuni professionisti, che maggiormente possono venire a contatto con i fenomeni suddetti.
L’art. 12, co. 1 individua i seguenti professionisti come destinatari della normativa antiriciclaggio:
- i soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, centri di assistenza fiscale (Caf) e patronati;
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti precedentemente elencati.
Eseguire una prestazione professionale costituisce il presupposto per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti.
Il D. Lgs. 231/07 prevede a carico dei professionisti e delle società di revisione contabile i seguenti obblighi (art. 18), che complessivamente vanno a costituire l’obbligo generale di adeguata verifica:
- registrazione e conservazione delle informazioni concernenti i dati identificativi dei clienti ovvero di altri soggetti coinvolti in una determinata operazione o prestazione;
- registrazione e conservazione di dati ed informazioni concernenti le prestazioni professionali eseguite;
- adeguata verifica della clientela;
- segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio all’UIF (Unità di informazione finanziaria);
- segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni concernenti l’uso del contante e dei titoli al portatore;
- collaborazione con le autorità antiriciclaggio e istituzione di misure di controllo interno a fini antiriciclaggio, con assicurazione di una adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
Tale obbligo, previsto dall’art. 16 D. Lgs 231/07, scatta per il professionista nei casi in cui, nello svolgimento della propria attività professionale:
- la prestazione professionale effettuata abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- le prestazioni professionali eseguite in maniera occasionale comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni fra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
- l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. (Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile);
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
L’adeguata verifica della clientela consiste nel compimento di alcune attività (identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da una fonte affidabile e indipendente; identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo; acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale; controllo costante nello svolgimento della prestazione professionale) che sono più o meno intense e approfondite a seconda del grado di rischio associato al cliente.
L’adeguata verifica potrà essere dunque ordinaria (art. 18 D. Lgs. 231/07), semplificata (artt. 25 e 26 D. Lgs. 231/07), ovvero rafforzata (art. 28 D. Lgs. 231/07).