L’art. 36 del D. Lgs. 231/07 prevede degli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni che il professionista ha acquisito nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela per un periodo di dieci anni.
I professionisti, in base all’art. 38 co. 1 del D. Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.
Il software Antiriciclaggio 141_Plus permette ai professionisti di tenere con modalità informatiche l’archivio prescritto per legge, di registrare i dati identificativi del cliente, degli altri soggetti coinvolti nell’operazione e dei dati relativi alle operazioni oggetto di registrazione. Il software permette inoltre di effettuare l’adeguata verifica guidata della clientela e fornisce gli strumenti per poter effettuare la segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti.
Il professionista è tenuto a segnalare all’Unità di informazione finanziaria (Uif) ogni operazione sospetta quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Al fine di individuare le operazioni sospette di riciclaggio sono stati emanati degli specifici indicatori di anomalia, in particolare gli indicatori di anomalia di riferimento per i professionisti sono individuati dal Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 e dall’allegato 1 al D. M. 16 aprile 2010.