Il quadro RR “Contributi Previdenziali” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonchè dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, L. 8 Agosto 1995 n.355 per la determinazione dei contributi previdenziali iscritti all’INPS. Inoltre deve essere compilato dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi.
(*) Nelle parti del modello che lo richiedono, la procedura riporta in automatico gli eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta precedenti per gli utenti che già utilizzavano il software GB.
Il modello è diviso in 3 sezioni:
Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)
I Righi RR2 e RR3 sono riservati all’indicazione dei dati contributivi rispettivamente del titolare dell’impresa e dei collaboratori.
In ognuna delle 2 sottosezioni :
- nelle colonne da 1 a 9 devono essere indicati i dati relativi alla singola posizione contributiva
- nelle colonne da 10 a 22 devono essere riportati i dati relativi ai contributi sul reddito minimale
- nelle colonne da 23 a 36 vanno inseriti i dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale
La compilazione delle colonne da 10 a 36 (del rigo RR2 e RR3) è agevolata dalla gestione attivabile dal pulsante “Soggetto IVS”: essa permette il calcolo dei contributi e degli acconti dovuti da Artigiani e Commercianti.
Per il corretto funzionamento dell’applicazione è importante aver compilato i dati richiesti al rigo RR1 e al rigo RR2 dalla colonna 1 alla colonna 9, senza i quali la gestione non può effettuare i calcoli.
Per il funzionamento dettagliato della gestione si rimanda alla guida on-line presente nella maschera.
Sezione II – Contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS
E’ possibile compilare la sezione (righi da RR5 a RR8) tramite la gestione che si apre dal pulsante relativo:
Per il funzionamento dettagliato della gestione si rimanda alla guida on-line presente nella maschera.
Sezione III – Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Cassa Italiana Geometri (CIPAG)
La sezione deve essere compilata, dai geometri che esercitano in forma individuale la professione, ovvero in forma associata o siano titolari di partecipazioni in società, per determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per la quota che eccede il contributo minimale dovuto alla medesima.
Nella sezione deve essere indicato:
• la matricola del professionista;
• la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato;
• il numero dei mesi per i quali si è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1.
Il software riporta in automatico la base imponibile e i contributi previdenziali dovuti ai righi RR14 e RR15.
BASE IMPONIBILE E CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Per il calcolo del contributo soggettivo, la base imponibile è costituita dal reddito professionale ed imponibile ai fini IRPEF.
VOLUME D’AFFARI E CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Per il calcolo del contributo integrativo la base imponibileè costituita dal Volume d’affari ai fini Iva. Il Volume d’affari ai fini IVA, corrispondente al rigo VE50 della dichiarazione IVA, è riportato interamente nel rigo RR15 colonna 9.
Rigo RR15 colonna 10: nel rigo è riportata la quota parte del volume d’affari riferito ad attività effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. Per i soggetti che hanno utilizzato la Fatturazione elettronica in contabilità GBil dato è riportato in automatico. Gli utenti che non hanno utilizzato la Fatturazione elettronica con il nostro software devono indicare manualmente il Volume PA, accedendo alla gestione presente nel campo ed imputando il dato nel campo di colore giallo.
Rigo RR15 colonna 12: nel rigo è riportata la quota parte del volume d’affari riferito ad attività effettuate nei confronti di soggetti diversi delle Amministrazioni Pubbliche.