Legge finanziaria 2008 - Articolo 1 - Commi da 96 a 99
96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti
minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma
1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli
associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante
contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a
15.000 euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si
considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi
del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità
limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.