Cerca:
check
Vai all'indice delle news
check
Vai all'indice delle banche dati
Scarica e stampa il PDF
  Art. 6 - Classificazione dei redditi. (Tuir 917/86)
  N° doc. 2578 - aggiornato il 08/09/2010
 
di  GBsoftware S.p.A
 
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 6 - Classificazione dei redditi.
(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.)
 
Testo: in vigore dal 30/12/1993
           modificato da:  DL del 30/12/1993 n. 557  art. 1 convertito

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma  assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono  considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.