7.6.3.0 - COMUNICAZIONE BLACK LIST
L’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – rubricato “Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’ ”, (in seguito, “decreto-legge”) ha introdotto, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi c.d. black list).
OGGETTO della comunicazione: il modello della comunicazione è formato dal frontespizio e da un quadro “A” per ciascun cliente o fornitore, ed è presentato dai soggetti che hanno realizzato :
- Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi
- Acquisti di beni
- Acquisti di servizi
nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.
Vengono riportati gli importi delle operazioni imponibili, inclusa l’imposta, i non imponibili, comprese le esportazioni , gli esenti e non soggetti ad Iva, distinti per categoria al netto delle note di variazione.
PERIODICITA’ di comunicazione: il modello è presentato con periodicità :
- TRIMESTRALE : dai soggetti che non hanno superato un ammontare complessivo di 50.000,00 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, a sua volta separatamente distinto per ogni categoria di operazioni effettuate ; se si supera il limite nel corso del trimestre , essi devono procedere all’invio della comunicazione con periodicità mensile, barrando nel frontespizio della comunicazione la casella “Variazione periodicità” ;
- MENSILE : dai soggetti che hanno superato il limite di 50.000,00 in una periodicità, anche se solo per una categoria.