Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025
1. Normativa
1.1 Requisiti
1.2 Condizioni ostative
1.3 Oggetto del Concordato
1.4 Effetti del Concordato
1.5 Cessazione e decadenza del Concordato
1.6 Decadenza
2. Abilitazione CPB
3. Il quadro P
3.1 Condizioni di accesso
3.2 Dati contabili
4. Calcolo della proposta ed eventuale adesione
5. Trasferimento della posizione
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).
Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
La proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professione e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, viene effettuata mediante il software ministeriale “Il tuo ISA 2024 CPB”.
La determinazione degli importi proposti tiene conto di eventuali eventi straordinari intervenuti nel primo periodo d’imposta di applicazione del concordato.
Gli importi sono visualizzati all’interno della procedura “Il tuo ISA 2024 CPB” nella maschera di esito.
Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
I redditi oggetto di Concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR;
- il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.
Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I soggetti che hanno aderito alla proposta:
- sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza.
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.
L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- cessazione dell’attività
- modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità' fiscale
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.
A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.
Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.
La base di calcolo per la formulazione della proposta di concordato deve essere indicata nel quadro P, che è parte integrante della posizione Isa.
Per compilare il quadro P è necessario procedere alla relativa abilitazione che si effettua dalla gestione “Verifica Isa”, mediante il pulsante “Abilita CPB”, dopo aver cliccato su “Abilita ISA”.
Il quadro del Concordato preventivo biennale può essere abilitato solo se:
- per l’attività è previsto un codice ISA
- non è stata indicata una causa di esclusione
NB. Possono accedere al CPB solo i contribuenti che non hanno nessuna causa di esclusione ISA; non possono accedervi nemmeno le ditte che presentano gli ISA solo ai fini statistici.
Se il quadro del CPB è già stato abilitato non è possibile indicare nemmeno una causa di esclusione da ISA che prevede la presentazione del modello solo ai fini statistici e sarà visualizzato il seguente messaggio.
Il quadro P è posizionato nella terza pagina dei quadri:
- F (Imprese)
- F_Enti (Enti non commerciali e enti del terzo settore)
- F_ETSC (Enti del terzo settore commerciali)
E nella seconda pagina del quadro H.
Oppure cliccando nel pulsante “Apri CPB” posto nella prima pagina dei quadri F e H.
“P01 – Presenza dei requisiti” e “P02 – Assenza di cause di esclusione” sono due caselle che devono essere obbligatoriamente compilate al fine della formulazione della proposta da parte del software ISA. In assenza della compilazione di questi campi il calcolo del reddito proposto non viene eseguito.
Il campo “P03 – Presenza di eventi straordinari”, deve essere compilato nel caso in cui, nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2024, si sono verifica degli eventi straordinari, individuati dal Decreto del 14 giugno 2024 (GU n.139 del 15/06/2024) e deve essere compilato con:
1 – in caso di “Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni”
2 – in caso di “Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni”
3 – in caso di “Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni”
Indicando uno di questi valori in fase di calcolo, il software ministeriale riduce i redditi proposti in una percentuale proporzionata al periodo di durante dell’evento straordinario, così come indicato nell’art.5 del Decreto sopra menzionato.
I campi “P04 – Reddito rilevante ai fini del CPB” e “P05 – Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB” devono essere forniti al software ministeriale come base di calcolo per la formulazione della proposta.
Entrambi i campi sono compilati in automatico dal software mediante le apposite gestioni documenti, che si aprono con doppio click nel campo azzurro e non vengono riportati nel quadro P finché l’utente non barra le caselle dei campi P01 e P02.
Reddito d’impresa
Al campo “P04 – Reddito rilevante ai fini del CPB” dei quadri F , F_ENTI e F_ETS è collegata la seguente gestione dove, sono riportati i dati dai quadri RF e RG dei diversi modelli di dichiarazione dei redditi. I campi rossi sono compilati in automatico dal software ma è possibile effettuare delle variazioni rispetto a quanto proposto, intervenendo nei campi di colore giallo.
Per determinare la variazione da apportare per le plusvalenze e per le sopravvenienze attive è stato inserito un apposito foglio “Dati da RF” in quanto non è possibile avere un risultato puntuale leggendo i dati dal quadro delle imprese in regime ordinario.
Nel campo “P05 – Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB” è collegata la seguente gestione, comune ai quadri F, F_ENTI e F_ETS.
Nella stessa gestione, oltre al foglio “P05” è presente il foglio “Deduzioni” che viene automaticamente alimentato dal software solo in caso di società di persone che svolgono sia attività di impresa che di lavoro autonomo. Il calcolo serve a riproporzionare le deduzioni tra le eventuali due tipologie di reddito, al fine di determinare la base di calcolo da riportare in P05 quadro F e P05 quadro H.
Reddito di lavoro autonomo
Nel campo “P04 – Reddito rilevante ai fini del CPB” del quadro H, è collegata la seguente gestione dove riportiamo i dati direttamente dal quadro RE del modello di dichiarazione dei redditi.
Nel campo “P05 – Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB” è collegata la stessa gestione presente in P05 per le imprese pertanto valgono le medesime indicazioni.
Una volta compilati i campi da P01 a P05 è necessario inviare i dati al software “Il tuo ISA”, tramite il pulsante “Invia dati a ISA”.
L’invio dei dati del quadro P avviene in maniera simultanea con quelli del quadro F o H abilitato. Al click su “Invia dati a ISA” viene visualizzato il seguente messaggio, dove indichiamo che l’invio è comprensivo del quadro P:
Dopo aver inviato i dati ad ISA, come il normale calcolo della posizione ai fini della determinazione del punteggio, è necessario accedere alla posizione quindi, dopo averne ultimato la compilazione, cliccare su “Vai a Calcolo”.
L’esito del calcolo, quindi la proposta viene visualizzato nell’apposita sezione “Proposta CPB”
E direttamente nei campi P06 – P07 – P08 – P09. Compilare la casella P10 per accettare la proposta.
I dati indicati nel software ministeriale sono automaticamente riportati nel quadro F (terza pagina) o H (seconda pagina) di GBsoftware.
Lo stato di aggiornamento tra software GB e software ministeriale viene monitorato tramite l’apposita barra di stato che nell’immagine vediamo “verde” in quanto i dati sono in linea tra loro.
Come per allegare la posizione ISA senza concordato, per trasferire la posizione comprensiva dell’accettazione della proposta, è necessario:
- Accedere ad ISA ministeriale
- Cliccare su “Invia file”
- Selezionare il check “Azioni” quindi cliccare “Trasferisci”.
NB. Nella posizione l’accettazione o meno del CPB viene indicata nell’apposita colonna.