Depositi fiscali Iva (art.50-bis, DL 331/93)
1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi
1.1 Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva di cui all’art. 50-bis, comma 4 lett. c)
1.2 Cessioni di beni custoditi del deposito Iva di cui all’art 50-bis, comma 4, lett. e)
1.3 Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett.f)
1.4 Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea di cui all’art. 50-bis, comma 4. Lett. g)
1.5 Prestazioni di servizi su beni custoditi nei depositi Iva di cui all’art 50-bis, comma 4, lett. h)
1.6 Trasferimento beni in altro deposito di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. i)
2. Acquisti
2.1 Acquisti interni con introduzione dei beni nel deposito Iva di cui all’art. 50-bis
2.2 Acquisti intracomunitari di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. a)
2.3 Acquisti extracomunitari di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. b)
2.4 Caso particolare dell’estrazione mista
I depositi Iva sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 50-bis DL 331/93 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
A decorrere dal 1° aprile 2017 sono entrate in vigore le novità previste dall’art.4 del DL 193/2016, convertito in legge 225/2016.
Un deposito IVA è un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce non destinata alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi, è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista IVA.
Il deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa non si ha nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).
1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per “l’utilizzo” dei depositi fiscali Iva sono indicati nell’art. 50-bis, comma 4, lett. c), e), f), g), h) e i).
1.1 Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva di cui all’art. 50-bis, comma 4 lett. c)
Le operazioni di cessioni di beni con introduzione in un deposito Iva sono effettuate senza il pagamento dell’Iva.
Tale operazione non concorre alla formazione del plafond e all’acquisizione dello Status di esportatore abituale.
La causale contabile da utilizzare è differente a seconda della tipologia di cessione da effettuare: cessione interna (FV), cessione intra-cee (FV06) o cessione extra-cee (FV04).
Differentemente la causale Iva da riportare è N50C ed è uguale per tutti i casi sopra indicati.
Supponendo di procedere ad una cessione intra-cee la registrazione è la seguente:
1.2 Cessioni di beni custoditi del deposito Iva di cui all’art 50-bis, comma 4, lett. e)
Le cessioni di beni custoditi all’interno del deposito Iva, senza che siano estratti, sono effettuate senza il pagamento dell’Iva.
Causale contabile: FV
Causale Iva: N50E
1.3 Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett.f)
Le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato, sono effettuate senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.
L’ operazione non imponibile riportata concorre alla formazione del plafond.
Causale contabile: FV03
Causale Iva N50F
1.4 Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea di cui all’art. 50-bis, comma 4. Lett. g)
Le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dall’Unione Europea sono effettuate senza il pagamento dell’iva.
L’ operazione non imponibile riportata concorre alla formazione del plafond.
Causale contabile: FV04
Causale Iva: N50G
1.5 Prestazioni di servizi su beni custoditi nei depositi Iva di cui all’art 50-bis, comma 4, lett. h)
Le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi possono beneficiare della non applicazione dell’Iva.
Causale contabile: FV
Causale Iva: N50H
1.6 Trasferimento beni in altro deposito di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. i)
Il trasferimento di beni da un deposito Iva all’altro beneficia del regime di non applicazione dell’iva poiché non si tratta di una vera e propria estrazione ma solo di un passaggio.
Causale contabile: FV
Causale Iva: N50I
2. Acquisti
L’estrazione di beni dal deposito per l’utilizzo o la commercializzazione in Italia comporta l’assoggettamento ad Iva degli stessi, poiché con tale operazione viene meno il “blocco” del tributo ottenuto in precedenza con l’introduzione del bene nel deposito.
Il soggetto passivo nazionale che estrae i beni dal deposito deve emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR633/72.
La disciplina dell’estrazione si differenzia a seconda dell’acquisto interno o acquisto intracomunitario/extracomunitario:
- In caso di acquisto interno l’operazione è documentata da autofattura emessa dal soggetto che procede all’estrazione, da annotare nel registro degli acquisti unitamente ai dati della ricevuta del versamento dell’imposta effettuato dal gestore del deposito.
- In caso di acquisto intracomunitario o extracomunitario l’operazione segue il meccanismo del reverse charge, con integrazione dell’imposta e annotazione sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite
2.1 Acquisti interni con introduzione dei beni nel deposito Iva di cui all’art. 50-bis
Gli acquisti interni possono beneficiare dell’introduzione dei beni nel deposito Iva senza assoggettamento all’iva.
Causale contabile: FA
Causale Iva: N50B
Se l’estrazione del bene dal deposito avviene nello stesso anno d’introduzione, al momento dell’estrazione si deve fare apposita registrazione con:
Causale contabile: FADI
Causale Iva: 22DN, N50B
Se l’estrazione del bene dal deposito avviene in un anno successivo a quello d’inserimento del bene, si deve effettuare apposita registrazione con:
Causale contabile: FADI
Causale Iva: 22DN, N50P
In questo caso deve essere utilizzata, per stornare l’imponibile, la causale Iva N50P, collegata al rigo “VF22 – acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019” della dichiarazione Iva, in modo che non concorra alla formazione del volume delle operazioni dell’anno, poiché già avvenuto nel momento del primo acquisto per l’immissione del bene nel deposito.
2.2 Acquisti intracomunitari di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. a)
L’acquisto intracomunitario di beni con l’introduzione degli stessi nel deposito Iva è un’operazione fuori campo di applicazione dell’imposta.
Causale contabile: FA04
Causale Iva: N50U
Al salvataggio, in automatico il software produce la registrazione dell’annotazione nel registro vendite:
L’estrazione de bene dal deposito per l’utilizzo o per la commercializzazione in Italia comporta l’assoggettamento ad Iva degli stessi, poiché viene meno il “blocco” del tributo ottenuto con l’introduzione del bene nel deposito.
Se l’estrazione avviene nell’anno d’introduzione nel deposito si deve fare apposita registrazione con l’importo del totale fattura pari all’Iva:
Causale contabile: FAED
Causale Iva: 22DI, N50U
Al momento del salvataggio, in automatico il software propone la registrazione nel registro delle vendite con:
Causale contabile: FVED
Causale Iva: 22DI
Se l’estrazione avviene invece in un anno successivo a quello d’inserimento del bene nel deposito la registrazione da effettuare è composta da:
Causale contabile: FAED
Causale Iva: 22DI, N50P
Al momento del salvataggio, in automatico il software propone la registrazione nel registro delle vendite con:
Causale contabile: FVED
Causale Iva: 22DI
2.3 Acquisti extracomunitari di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. b)
L’immissione in libera pratica di beni di provenienza extracomunitaria, se introdotti in un deposito Iva, si qualifica come operazione non soggetta all’imposta.
Causale contabile: FA05
Causale Iva: N50T
Anche in questo caso all’estrazione del bene deve essere eseguita una doppia annotazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.
Se l’estrazione del bene avviene nello stesso anno d’ introduzione del bene nel deposito si deve effettuare apposita registrazione con importo del totale fattura pari all’Iva:
Causale contabile: FAED
Causale Iva: 22DI, N50T
Al momento del salvataggio, in automatico il software propone la registrazione nel registro delle vendite con:
Causale contabile: FVED
Causale Iva: 22DI
Se l’estrazione del bene avviene in un anno successivo a quello d’inserimento del bene nel deposito, si deve effettuare apposita registrazione con:
Causale contabile: FAED
Causale Iva: 22DI, N50P
Al momento del salvataggio, in automatico il software propone la registrazione nel registro delle vendite con:
Causale contabile: FVED
Causale Iva: 22DI
2.4 Caso particolare dell’estrazione mista
L’estrazione mista si verifica quando, a seguito dell’introduzione di un bene in un deposito per un acquisto intracomunitario o extracomunitario, il bene debba essere incrementato delle spese ad esso riferibili (si prenda come esempio il caso delle lavorazioni) durante il periodo di sosta del bene nel deposito Iva.
In questa situazione, parte della base imponibile segue il meccanismo del reverse charge mentre la restante parte che deriva dai costi aggiuntivi viene trattata come operazione interna e quindi con tassazione a capo del gestore del deposito.
Supponendo di procedere ad un acquisto intracomunitario con introduzione in un deposito Iva, al momento dell’estrazione il valore totale risulta essere di 1500 euro: in base ad una valutazione percentuale, la merce di origine italiana lavorata viene valutata in 500 euro.
La registrazione contabile da effettuare è caratterizzata da:
Causale contabile: FAED
Causale Iva: N50B, N50U, 22DI, 22DN
Come si può notare dalla scrittura, con la causale Iva N50B si storna l’imponibile relativo al processo di lavorazione mentre con la causale Iva N50U si storna quello relativo all’acquisto intracomunitario.
Al momento del salvataggio, viene proposta la relativa annotazione sul registro delle vendite per la sola parte in reverse charge con:
Causale contabile: FVED
Causale Iva: 22DI