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 4. Cespiti - 4.5 Utility
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 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
7.2.3.12 - Split Payment

Split Payment

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto, in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, che a partire dal 1 gennaio 2015 le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione dovranno avvenire con il sistema dello “Split Payment”.

Il meccanismo “Split Payment” consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.

La lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo articolo 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti della P.A., che agiscono nelle vesti pubbliche, che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo norma e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.

Si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 nei confronti:

  • dello Stato;
  • degli Organi dello Stato (anche se aventi personalità giuridica);
  • degli Enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs n. 267/2000;
  • delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • degli Istituti universitari;
  • dalle ASL ed enti ospedalieri;
  • degli Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico;
  • degli Enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Non si applica …

  • quando il cessionario o committente assume la veste di debitore dell'Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari;
  • nei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito;
  • alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 fatturate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015.

DAL 1 Luglio 2017, con il D.L. 50 del 24 Aprile 2017, viene esteso ai professionisti nei rapporti con le PA, enti controllati e le società quotate.

Con l’introduzione del nuovo decreto, viene abrogato il comma 2 dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633 del 1972, in base al quale non era applicabile il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo). Quindi dal 1 Luglio 2017 anche i PROFESSIONISTI soggetti a ritenuta d’acconto sono assoggettati al meccanismo della scissione dei pagamenti e dovranno emettere fattura con Iva e riportare l’annotazione “Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell’art.17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)”.

Inoltre non riceveranno più il pagamento dell’imposta, che verrà versata direttamente dalla PA all’Erario nel momento in cui si verifica l’esigibilità, quindi il netto da riscuotere delle parcelle sarà al netto dell’Iva indicata in fattura.

SPLIT PAYMENT 2017 ESTENSIONE AD ULTERIORI SOGGETTI

Il meccanismo dello split payment dal 1 Luglio 2017 si estende anche ai seguenti soggetti:

  • società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, C.C. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.C.), direttamente dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.C.), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split payment;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La modifica dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633 del 1972 porta con sé semplificazioni e complicazioni:

  • sarà più semplice «riconoscere» i soggetti considerati “Pubblica Amministrazione” in relazione allo split payment, visto che vi rientreranno i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 196/2009;
  • si dovrà avere cura d’intercettare le società controllate da determinati soggetti, oltre che quelle quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La gestione contabile delle operazioni

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura con la rivalsa dell’Iva per le operazioni emesse dal 1° gennaio 2015, indicando che tale imposta non sarà mai incassata ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment); l’imposta indicata in fattura sarà regolarmente registrata in contabilità del cedente e stornata contestualmente alla registrazione della fattura.

In contabilità GB

In Contabilità GB dal 2015 per le imprese ordinarie e semplificate (regime contabile 1 e 2) è stato previsto:

Dal 1 Luglio 2017, anche per i Professionisti (regime contabile 21 e 22) saranno disponibili e potrà essere generata la fattura cartacea ed elettronica con Split Payment.

 Nuove causali Iva

Per chi ha la necessità di adottare il nuovo meccanismo “Split Payment”, sono state introdotte 3 nuove causali Iva con proprietà attiva “Split Payment” e percentuale di abbattimento in liquidazione nella sezione vendite al 100%:

  • SP04 – 4% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
  • SP05 – 5% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
  • SP10 – 10% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
  • SP22 – 22% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);

da utilizzare in fase di:

  • creazione di una nuova fattura in gestione “Fatture Imprese e Professionisti”;
  • registrazione in Prima Nota di una Fatture di Vendita;
  • registrazione in Prima Nota di una Fatture di Acquisto;

Creazione fatture vendita con Split Payment

Le imprese che devono emettere fattura dall’1 Gennaio 2015 con il nuovo meccanismo “Split Payment”, possono procedere così nella gestione “Fatture”:

  • nella creazione della fattura, dal pulsante “Configurazione”, nella sezione “Fatturazione/DDT” inserire il check: “Includi la descrizione prevista dalla legge ai fini dell’imposta”.

 

  • utilizzare le nuove causali Iva create da GBsoftware:
    • SP04 – 4% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
    • SP05 – 5% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
    • SP10 – 10% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
    • SP22 – 22% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);

  • in automatico, in fattura viene riportato, sotto la riga del “Totale Fattura”, la riga del “Netto da Pagare”, cioè l’importo che l’ente verserà al fornitore.

 

Terminato l’inserimento della fattura, è necessario cliccare su “Salva”.

Da qui, cliccando su “Registra”, si esegue l’esportazione in automatico della registrazione direttamente in Prima Nota.

La dicitura da riportare in fattura prevista per legge e il “Netto a pagare” sono riportati sia nella stampa cartacea sia nell’emissione della fattura elettronica.

In Fattura Elettronica, la dicitura è riportata nella sezione “Corpo”, sottosezione “Dati Beni e Servizi – Dati Riepilogo”, campo “Norma di Riferimento” e il “Netto a pagare” nella sezione “Dati Pagamento”, campo “Importo”.

Per i Professionisti, il metodo di inserimento della fattura è lo stesso e non si è dovuti neanche inserire un’ulteriore riga per il netto a pagare in quanto è già prevista nel modello. L’unica particolarità è che dal 1 luglio, in presenza di una causale soggetta a split payment, nel rigo “netto a pagare” viene detratto l’importo dell’Iva che spetterà all’ente versare.

 

 

Conti Erario-Iva

La fattura con Split Payment” deve essere registrata sul libro giornale. A tal proposito non si può utilizzare l’ordinario conto “45042 – Iva vendite” ma GBsoftware ha creato un nuovo conto specifico “45045 - Iva vendite ex art.17-ter DPR 633/72”.

 

 

Tale debito non confluirà nella liquidazione periodica dell’Iva, ma andrà a chiudere il cliente per pari importo, in modo da ridurre il credito verso l’ente pubblico all’importo che questo dovrà effettivamente pagare al fornitore.

Dal punto di vista finanziario, le imprese che lavorano in via prelevante con le P.A., non incassando più l’IVA, diventeranno creditori IVA e rientrerano tra i soggetti a cui spetta il Rimborso IVA.

Chi richiede il rimborso Iva sarà soggetto a presentare una adeguata documentazione delle operazioni che concorrono alla formazione del credito Iva. Quindi, è necessario che sin da subito queste operazioni siano contabilizzate separatamente al fine di poter fornire facilmente all’Agenzia i conteggi e i documenti.

Per avere un’adeguata documentazione, GBsoftware introduce un ulteriore conto, “45044 - Iva acquisti ex art.17-ter DPR 633/72”: questo verrà movimentato in automatico nella registrazione delle fatture di acquisto, all’utilizzo di una delle causali Iva con proprietà Split Payment” (riepilogate nel punto 1).

 

 

Registrazione di prima nota

La registrazione che viene creata, o che si deve eseguire, deve riportare i dati della fattura utilizzando:

  • causale contabile “FV – Fattura di Vendita n.”
  • totale registrazione = Totale fattura (no il netto a pagare)
  • causale iva con proprietà “Split Payment” (SP04;SP05;SP10;SP22)

La procedura, avendo inserito causali iva con proprietà “Split Payment”, nella sezione “Registrazione in contabilità” movimenta in automatico il conto erario 45045 - Iva vendite ex art.17-ter DPR 633/72 ed esegue lo storno dell’imposta verso l’ente pubblico.

 

 

Per differenziare gli acquisti soggetti allo “Split Payment” e avere un riepilogo dell’iva a credito da richiedere a rimborso, è possibile utilizzare in fase di registrazione le cauali iva con proprietà  “Split Payment”. In automatico nella sezione “Registrazione in contabilità”, la procedura sostituisce il conto erario 45041 con 45044 - Iva acquisti ex art.17-ter DPR 633/72.

Puoi consultare la relativa registrazione tipo nella sezione “Fatture Acquisti – Acquisti con Split Payment”.

 

Liquidazione e giroconto Iva

In “Liquidazione per le fatture di vendita soggette a “Split Payment” avviene l’abbattimento del debito al 100%, quindi la risultanza dell’Iva a debito del periodo sarà sempre a zero, invece per le fatture di acquisto scaturisce un credito per il totale dell’iva detraibile.

 

Salvando la liquidazione, è possibile eseguire il “Giroconto Iva” automatico dal periodo cliccando nel pulsante .

Accedendo, nel dettaglio degli acquisti è stata inserita la riga riguardante l’Iva detraibile “Split Payment” con il conto collegato “45044 - Iva acquisti ex art.17-ter DPR 633/72”.

Registrando il Giroconto in Prima Nota, il conto 45044 sarà chiuso e scaturirà il credito del periodo che sarà imputato al conto 45040 – Iva conto Erario.

N° doc. 33189 - aggiornato il 23/01/2015 - Autore: GBsoftware S.p.A.
GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 - [email protected]