Bilancio Europeo 2010 – Relazione dei Sindaci – art. 2.429/2409-ter
1 - Le novita’ della redazione per il 2010
2 - La redazione della Relazione dei sindaci
3 - La produzione del fascicolo
Premessa
L’art. 2477 prevede le situazioni in cui si rende obbligatoria la nomina del collegio sindacale o di un revisore.
Art. 2477 - Controllo legale dei conti.
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni. La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile e' esercitato dal collegio sindacale.
Pertanto, qualora si rende necessaria tale nomina, il bilancio va corredato della relazione prevista all’art. 2429.
Il collegio sindacale, anche quando non ha la funzione di controllo contabile deve considerare il bilancio d’esercizio ed i documenti che lo accompagnano.
In applicazione dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, conserva taluni compiti di vigilanza sul bilancio d’esercizio, senza per questo, almeno in linea teorica, sovrapporsi all’operato della società di revisione o del revisore esterno. In ogni caso, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, il soggetto incaricato del controllo contabile fornisce al collegio sindacale:
- la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;
- le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio;
- il contenuto delle relazioni che intende emettere. In particolare, il collegio sindacale conserva l’obbligo di vigilare sull’osservanza, da parte degli amministratori, delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione del bilancio.
Inoltre, pur non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, al collegio sindacale compete l’onere di vigilare sulle impostazioni date allo stesso, anche utilizzando le informazioni ottenute dalla società di revisione o dal revisore esterno.
In particolare, deve rilevare:
1. la generale conformità alla legge della forma e dell’impostazione generale del bilancio. A tal fine, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, deve essere verificato il rispetto delle norme che lo legittimano (art. 2435-bis, Codice civile);
2. la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale é a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo;
3. il rispetto del disposto dell’art. 2429, co. 1, 3 e 4, c.c. e dell’art. 2435, c.c. in merito al deposito e alla pubblicazione del bilancio;
4. gli adempimenti relativi alla disposizione dell’art. 2426, n. 5 e 6, c.c. (espressione del consenso all’iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità e dell’avviamento).
Questi compiti vengono svolti attraverso il semplice esame dei documenti che formano il bilancio, ma senza dover eseguire le verifiche e i controlli sulle singole aree di bilancio che sono propri della revisione contabile, la quale resta riservata in esclusiva alla società di revisione.
La verifica di tali aspetti é, inoltre, strumentale all’esercizio della vigilanza sia sull’amministrazione della società, sia sul rispetto dei doveri propri degli amministratori e della società di revisione o revisore unico inerenti al bilancio.
Il generale compito di vigilanza del rispetto della legge e dell’atto costitutivo inoltre, impone ai sindaci di verificare il rispetto delle norme che regolano in merito all’approvazione del bilancio. Deve quindi essere posta attenzione:
- alla correttezza della convocazione dell’assemblea;
- (in caso di approvazione del bilancio in proroga) della sussistenza delle condizioni che la legittimano e del rispetto delle modalità; a tale proposito l’art. 2364, c.c. rubricato: «Assemblea ordinaria delle società previe di consiglio di sorveglianza» (valevole anche per le S.r.l. per via del richiamo all’art. 2478-bis, c.c.) prevede che l’assemblea
deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società;
- alla correttezza delle modalità di approvazione (delibera, consenso e consultazione) e della sussistenza della maggioranze di legge;
- della corretta trascrizione della delibera di approvazione o della documentazione comprovante l’approvazione con consenso o consultazione su libro delle assemblee.
Più in generale, devono essere fatte tutte le verifiche funzionali a garantire il rispetto della legge e dell’atto costitutivo.
1 - Le novita’ della redazione per il 2010
Per l’anno 2010 non sono previste particolari novita’ rispetto all’anno precedente.
2 - Relazione del collegio sindacale - la legge
L’art. 2429 – Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter. (1)
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
La procedura propone un testo base che l’utente potra’ modificare e completare, e delle gestioni integrate alla contabilita’.
1a) - Testo base:
Il testo base potra’ essere liberamente modificato, come in un qualsiasi strumento di office automation. I dati da completare a cura dell’utente sono evidenziati in giallo.
1b) – Griglie contenenti i dati contabili:
Sono proposte diverse griglie contenenti i dati contabili presenti nella procedura di contabilita’.
I dati proposti nelle varie gestioni, sono gia’ riportati nelle griglie, a seguito dei collegamenti predisposti da Gbsoftware ai conti del piano dei conti base e pertanto sono gia’ riportati correttamente, tenendo presente l’appartenenza del conto al piano dei conti Cee, la suddivisione se entro od oltre i 12 mesi, etc..
Ad ogni modifica della prima nota verranno aggiornati i dati contabili, risultanti dal collegamento con i singoli conti.
Per intervenire nelle griglie e’ necessario posizionarsi sulla scritta “Modifica” posta in alto a sinistra di ognuna. Dalla maschera che si apre sara’ possibile, con doppio click, intervenire sia per la visualizzazione che per la modifica dei dati proposti dalla procedura.
n.b.: ovviamente, nel caso in cui l’utente ha aggiunto nuovi conti al piano dei conti, dovra’ provvedere al loro collegamento e riporto nel campo della griglia voluta, agganciandoli dalla apposita gestione, disponibile nella maschera’ di dettaglio.
Il funzionamento di questa operazione e’ spiegato in dettaglio nella guida operativa allegata e nell’audiovisivo.
3 - La produzione del fascicolo da inviare al registro imprese
Per la inclusione del documento nel file da inviare al Registro Imprese, si rimanda alla guida disponibile sulla apposita gestione.