Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 3 - Soggetti passivi.
In vigore dal 27 febbraio 2011 - con effetto dal 1 luglio 2011
Modificato da: Decreto-legge del 29/12/2010 n. 225 Articolo 2
1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13.
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