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Art. 10 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e). (D.Lgs. 446/97) Torna indietro
N° doc. 13.040
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Art. 10 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e). (D.Lgs. 446/97)
 

Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 298  del 23 dicembre 1997

Articolo 10 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

In vigore dal 2 ottobre 2003
   Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2003 n. 269 Articolo 13


1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita' non commerciali, la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali la base imponibile a queste relativa e' determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.   

3. (Comma abrogato).   

4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e' determinata: a) per le societa' ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili; b) per le societa' ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8; c) (lettera abrogata).   

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attivita' commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.


 


 
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