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Art. 45 - Disposizioni transitorie (D.Lgs 446/97) Torna indietro
N° doc. 13.061
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
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 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
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 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Art. 45 - Disposizioni transitorie (D.Lgs 446/97)
 
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 45 - Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gennaio 2009
Modificato da: Legge del 22/12/2008 n. 203 Articolo 2


Nota: Vedi anche il comma 18 dell'art. 6 della Legge 488/99. Vedi anche il comma 18 dell'art. 6 della Legge 488/99.

1. Per  i  soggetti  che  operano  nel settore agricolo e per le cooperative della piccola  pesca  e  loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  601,  l'aliquota  e'  stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

2. Per  i  soggetti  di  cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al  1  gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e'  stabilita nella  misura  del  5,4  per  cento;  per  i  due  periodi d'imposta successivi, l'aliquota  e'  stabilita,  rispettivamente,  nelle misure del 5 e  del 4,75 per cento.

3. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabiliti, tenuto conto della base  imponibile  dell'imposta  sulle  attivita'  produttive e di quella dell'imposta personale  sui  redditi,  gli  ammontari  in  valore  assoluto  e percentuale del  maggior  carico  impositivo  rispetto  a quello derivante dai tributi e  contributi  soppressi  ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai  quali  fissare  l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa  imposta  determinato  ai  sensi  dell'articolo  31,  nonche'  le modalita' applicative  e  quelle  relative  ai  commi  da  4  a 6. La predetta riduzione non  puo'  superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito   nel   predetto   decreto   e   non  puo'  comportare  una diminuzione di  gettito  superiore  a  500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi  di  lire  per  l'anno  1999  e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.

4. I  soggetti  per  i  quali  l'applicazione  delle  disposizioni di cui al comma 3  determina  un  ammontare  dell'acconto  Irap  diverso  da  quello che risulterebbe in  via  ordinaria,  applicano  le disposizioni di cui al comma 3 anche per  la  determinazione  dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998,  prendendo  a  riferimento  i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per  i  soggetti  che  esercitano  la propria attivita' nel territorio di piu' regioni  e  che  applicano  le  disposizioni  del  comma  3, l'imposta da
versare alle  singole  regioni  e'  determinata  in  misura proporzionale alla base imponibile  regionale;  per  i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al  comma  6  deve  essere  ripartito  in  misura  proporzionale alla base  imponibile regionale. 6. La  differenza  tra  l'imposta  dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente  pagata  in  base  alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere  computata  in  detrazione  dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella  misura  del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

Info: 06 97626328