Legge finanziaria 2008 - Articolo 1 - Commi da 104 a 108
104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della
professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari
di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate
al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in
materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha
effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle
disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma
algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non
eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano
alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma
algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei
contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei
commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi
sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione
dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in
essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3
dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.