DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010 , n. 18 - Articolo. 2
Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche' il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. (10G0036)
Articolo 2
Modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera c-bis), le parole «articolo 7, secondo comma, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7-bis, comma 3»;
b) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole «all'articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 7-bis»;
2) al comma 4, lettera a), le parole «dell'articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «dell'articolo 7-bis, comma 1,»;
3) i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 41, comma 4, sono soppresse le parole «nonche' le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto,»;
d) all'articolo 44:
1) al comma 1 le parole «, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.» sono sostituite dalle seguenti «e gli acquisti intracomunitari.»;
2) comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente «Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto.»;
4) al comma 4, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «terzo comma»;
e) all'articolo 46:
1) al comma 1:
a) al primo periodo:
1) la parola «o committente» e' soppressa;
2) le parole «o servizi acquistati» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' abrogato;
2) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di
operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma.»;
3) il comma 5, e' sostituito dal seguente «5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47, comma 1, le parole «e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo,» sono soppresse;
g) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.»;
h) all'articolo 50:
1) al comma 1, le parole «e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, e 6,» e le parole «e dei committenti» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,» sono soppresse;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il destinatario.»;
5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.»;
i) all'articolo 50-bis, comma 6, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»;
l) all'articolo 59, il comma 1 e' abrogato.