Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 117 - Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti.
(N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
Testo: in vigore dal 02/12/2005
modificato da: DLG del 18/11/2005 n. 247 art. 8
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione hadurata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.