Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Art. 74 – quinquies - Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta.
Testo: in vigore dal 04/10/2003
inserito da: Decreto legislativo del 01/08/2003 n. 273 Articolo 1
1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', non identificati in ambito comunitario, possono identificarsi nel territorio dello Stato, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell'effettuazione delle
operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio competente, da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale e' tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonche' il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta.
2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo, identificati in Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello Stato extracomunitario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto;
e) l'attestazione della mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunita'.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti indicati al comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione ovvero di cessazione nel caso in cui gli stessi non intendano piu' fornire servizi tramite mezzi elettronici o non soddisfino piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:
a) comunicano di non fornire piu' servizi tramite mezzi elettronici;
b) si puo' altrimenti presupporre che le loro attivita' soggette ad imposizione siano cessate;
c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo;
d) persistono a non osservare le norme previste dal regime stesso.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in conformita' ai modelli approvati con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di presentazione della dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e conservano, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell'anno di effettuazione delle transazioni, idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorita' fiscale del Paese di consumo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria puo' richiedere idonea documentazione per i servizi resi a committenti privati nazionali da parte di prestatori domiciliati o residenti fuori della Comunita' che si sono identificati in un altro Stato membro.
10. E' aperta apposita contabilita' speciale su cui fare affluire i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.
11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente articolo non possono detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, fermo restando il diritto al recupero dell'imposta mediante richiesta di rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38-ter.
12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo sono inviate in via telematica.