Codice civile del 16 marzo 1942
Approvazione del testo del codice civile.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942
Articolo 2427 bis - Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 18/08/2015 n. 139 Articolo 6
1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
b) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (1).
2. (Comma abrogato dall'art. 6, comma 10, lett. c) decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139)
3. (Comma abrogato dall'art. 6, comma 10, lett. c) decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139)
4. (Comma abrogato dall'art. 6, comma 10, lett. c) decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139)
5. (Comma abrogato dall'art.1, comma 3 decreto legislativo 3 novembre 2008 n. 173)
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 6, comma 10, decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139. Per l'applicazione di tale disposizione vedasi l'art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.