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  Art. 23 - Registrazione delle fatture. (Dpr 633/72)
  N° doc. 2666 - aggiornato il 12/10/2011
 
di  GBsoftware S.p.A
 
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 

Articolo 23 - Registrazione delle fatture.

In vigore dal 1 gennaio 2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:

Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 330, lett. c) e d) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.


Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato)

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.