Prova INTEGRATO GB
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Liquidazioni Iva: contabilità separate Torna indietro
N° doc. 36.508
 
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 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
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 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Liquidazioni Iva: contabilità separate
 

LIQUIDAZIONE IVA CONTABILITA’ SEPARATE

 

1) Contabilità separate con stessa periodicità Iva

2) Contabilità separate con diversa periodicità Iva

3) Gestione in GB

3.1) Caso 1

3.2) Caso 2

3.3) Caso 3

3.4) Caso 4

3.5) Caso 5

3.6) Caso 6

 

Nel caso di esercizio di contabilità separate, per obbligo o per opzione, secondo quanto disposto dall’art. 36 del Testo Unico Iva, devono essere fatte liquidazioni periodiche separate per i diversi codici attività.

Il suddetto articolo stabilisce in linea generale che i soggetti passivi Iva, che esercitano contemporaneamente più attività nell’ambito della stessa impresa, devono applicare l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività con riferimento al volume d’affari complessivo.

Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.

I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività.

 

 

1) Contabilità separate con stessa periodicità Iva

La maschera “Liquidazioni IVA” serve per determinare il debito/credito Iva della liquidazione periodica.

Nel caso di più attività, trimestrali o mensili, la liquidazione segue delle regole più specifiche rispetto ad un’unica attività.

Il caso più semplice prevede due o più codici attività della stessa specie (ad es. due mensili) in quanto per le contabilità separate con stessa periodicità Iva occorre:

  • Salvataggio della liquidazione del codice attività principale
  • Salvataggio delle liquidazioni dei codici attività secondari
  • Salvataggio della liquidazione riepilogativa dal codice attività principale

Se dal calcolo della riepilogativa scaturisce un credito, esso viene riportato nel periodo immediatamente successivo come “credito periodo precedente” mentre se scaturisce un debito, esso deve essere inviato all’F24 se superiore alla soglia prevista altrimenti viene riportato anch’esso al periodo successivo come “debito periodo precedente”.

L’invio ad F24 può essere effettuato solamente dalla liquidazione riepilogativa ed inoltre il salvataggio di quest’ultima avviene solamente dopo il salvataggio delle singole liquidazioni.

Quindi solo nella liquidazione riepilogativa sono gestiti:

  • riporto del credito/debito dal periodo precedente
  • eventuale compensazione verticale con il credito Iva annuale
  • calcolo degli interessi dell’1% (solamente nelle trimestrali)
  • gestione del credito infrannuale chiesto a rimborso o in compensazione
  • invio del debito all’F24.

Il salvataggio dell’acconto potrà essere fatto dall’utente dalla seconda Tab “Acconto Iva Dicembre”, dove viene scelto anche il metodo di determinazione.

Attraverso questa maschera si può gestire solamente la liquidazione riepilogativa degli acconti dei codici attività con stessa periodicità, mentre l’acconto del singolo codice attività, calcolato con il metodo delle operazioni effettuate, sarà comunque visibile da “Liquidazioni Iva”: quindi relativamente all’acconto, l’utente deve procedere solo al salvataggio del riepilogo.

NB: il riepilogo dell’acconto avviene per ogni tipologia di attività quindi se si hanno uno o più codici attività mensili e uno o più codici attività trimestrali, avremo due riepiloghi cioè quello mensile e quello trimestrale.

Il procedimento conclude con la liquidazione annuale riepilogativa dove vengono riportati tutti i dati delle liquidazioni precedenti: il riepilogo avviene solo dopo il salvataggio delle liquidazioni annuali dei singoli codici attività.

Nel caso di due o più attività trimestrali il procedimento è sempre lo stesso con la particolarità dell’interesse dell’1%: nel caso il trimestre si chiude a debito viene applicato l’interesse dell’1% a causa dello slittamento del pagamento tipico delle attività trimestrali.

 

2)  Contabilità separate con diversa periodicità Iva

Le particolarità delle liquidazioni relative a contabilità separate scaturiscono quando si è in presenza di due o più codici attività ma non della spessa specie (ad es. un mensile e un trimestrale).

In questo caso l’ordine di salvataggio avviene in maniera diversa:

 

La regola del riporto del credito/debito periodo precedente avviene come descritto sopra: il credito viene sempre riportato al periodo successivo mentre il debito solamente se l’importo dell’Iva dovuta non supera 25,82 euro comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali.

Altro rapporto diretto tra le due tipologie di attività avviene attraverso la compensazione d’imposta che può essere fatta solo in corrispondenza dell’ultimo mese del “periodo” con quanto risulta dal saldo della liquidazione trimestrale dell’altro codice attività: l’invio ad F24 del debito della liquidazione mensile preclude la possibilità di compensazione con la trimestrale.

Ad esempio se la liquidazione di Marzo risulta a debito, è possibile anticipare il credito del 1° trimestre attraverso la compensazione d’imposta: non c'è una variazione nell'ordine di salvataggio ma una volta salvata la liquidazione del trimestre l'utente deve tornare nella liquidazione del mese e cliccare sul pulsante "compensazione mese/trimestre".

Nel caso in cui siamo in presenza di più codici attività mensili e più codici attività trimestrali, dopo il salvataggio delle singole liquidazioni è sempre necessario procedere con il salvataggio della liquidazione riepilogativa dal codice attività principale per ogni periodicità Iva.

Vediamo di seguito i casi più frequenti delle contabilità separate e come gestirli in GB.

 

3) Gestione in GB

3.1) Caso 1: due contabilità mensili

Nel caso di due attività mensili, il salvataggio delle liquidazioni avviene prima nei mesi dei singoli codici attività e poi viene fatta la riepilogativa per ogni mese.

Si seguono le regole sopra evidenziate per il riporto del credito/debito, per l’invio all’F24 e per il riepilogo dell’acconto mensile.

 

3.2) Caso 2: due contabilità trimestrali

Nel caso di due attività trimestrali, il salvataggio delle liquidazioni avviene prioritariamente nei trimestri dei singoli codici attività e poi viene fatta la riepilogativa per ogni trimestre.

Si seguono le regole sopra evidenziate per il riporto del credito/debito, per il calcolo dell’1%, per l’invio all’F24 e per il riepilogo dell’acconto trimestrale.

 

3.3) Caso 3: una contabilità mensile e una contabilità trimestrale

Nel caso di un’attività mensile e una trimestrale, il salvataggio delle liquidazioni avviene secondo il prospetto già riportato per le contabilità separate con diversa periodicità Iva.

Si seguono le regole sopra evidenziate per il riporto del credito/debito, per la compensazione tra mese e trimestre, per il calcolo dell’1%, per l’invio all’F24 e per il riepilogo dell’acconto mensile e trimestrale.

 

3.4) Caso 4: una contabilità trimestrale e una contabilità trimestrale speciale

Un codice attività con periodicità Iva trimestrale speciale può essere utilizzato, a prescindere dal volume d’affari conseguito, dalle seguenti categorie d’imprese:

  • le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità
  • gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione
  • gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti al relativo albo

In termini di liquidazione Iva, la differenza con la periodicità Iva trimestrale si riflette sul debito risultante dalla liquidazione trimestrale speciale in quanto non viene calcolato l’1% mentre l’ordine di salvataggio segue le regole evidenziate per due contabilità separate con stessa periodicità Iva con l’eccezione del salvataggio prima del 4°trimestre speciale e poi il 4°trimestre.

Infatti, dall’esempio riportato, il calcolo dell’interesse dell’1% viene così gestito:

  • se entrambe le liquidazioni trimestrali risultano a debito, nella riepilogativa il calcolo dell’1% avviene relativamente al solo debito della trimestrale
  • se entrambe le liquidazioni trimestrali risultano a credito, nella riepilogativa non viene calcolato l’interesse dell’1%
  • se la liquidazione trimestrale è a debito e la trimestrale speciale è a credito o viceversa, occorre prioritariamente verificare il netto in quanto se la risultante è a credito, sul riepilogo non viene calcolato l’interesse dell’1%; se invece il netto risulta a debito, l’interesse dell’1% deve essere calcolato solamente se la liquidazione singola della trimestrale risulta a debito

Discorso diverso vale per il 4°trimestre in quanto il calcolo dell’1% non avviene mai perchè sulla trimestrale speciale non si calcola mentre il 4°trimestre viene versato con l’annuale.

Ad esempio, liquidazione trimestrale a debito e liquidazione trimestrale speciale a debito, l’interesse dell’1% viene calcolato solo sul debito della liquidazione singola trimestrale:

NB: versando il 4° trimestre con due scadenze differenti, non viene fatto il riepilogo relativo nel codice attività principale.

Inoltre, a causa della suddivisione del 4° trimestre, l’eventuale credito o debito che scaturisce dal periodo precedente viene riportato sul 4° trimestre dell’attività trimestrale speciale e non sulla riepilogativa che in questo caso non c’è.

Il 4°trimestre della trimestrale raccoglie invece solo l’eventuale credito o debito risultante dal 4° trimestre dell’attività trimestrale speciale.

Il calcolo dell’acconto in questo caso è unico in quanto siamo in presenza di due codici attività trimestrali ed avviene sempre dal codice attività principale.

Per l’annuale, si procede sempre prima al salvataggio delle singole liquidazioni e poi al riepilogo.

 

3.5) Caso 5: una contabilità mensile, una contabilità trimestrale e una contabilità trimestrale speciale

Nel caso riportato, l’ordine di salvataggio avviene come di seguito:

Il riepilogo, nell’esempio in questione, avviene solo per le trimestrali (a parte il quarto trimestre per la presenza di una trimestrale e una trimestrale speciale) ed uno unico per le annuali; diversamente avremo due acconti riepilogativi in quanto siamo in presenza di contabilità separate con diversa periodicità Iva.

Il riporto del credito o debito del periodo precedente avviene a cascata, con la particolarità che ad esempio il debito/credito di Marzo confluisce sulla riepilogativa del 1° trimestre e non su Aprile.

Il calcolo dell’1% avviene come riportato nel caso 4 (nella mensile non deve essere calcolato):

  • se entrambe le liquidazioni trimestrali risultano a debito, nella riepilogativa il calcolo dell’1% avviene relativamente al solo debito della trimestrale
  • se entrambe le liquidazioni trimestrali risultano a credito, nella riepilogativa non viene calcolato l’interesse dell’1%
  • se la liquidazione trimestrale è a debito e la trimestrale speciale è a credito o viceversa, occorre prioritariamente verificare il netto in quanto se la risultante è a credito, sul riepilogo non viene calcolato l’interesse dell’1%; se invece il netto risulta a debito, l’interesse dell’1% deve essere calcolato solamente se la liquidazione singola della trimestrale risulta a debito

Discorso diverso vale per il 4°trimestre in quanto il calcolo dell’1% non avviene mai perché sulla trimestrale speciale non si calcola mentre il 4°trimestre viene versato con l’annuale.

Anche in questo caso può essere fatta la compensativa tra l’ultimo mese del periodo e il riepilogo del trimestre anticipando il credito del trimestre attraverso la compensazione con il debito del mese.

 

3.6) Caso 6: due contabilità mensili, due contabilità trimestrali e due contabilità trimestrali speciali

Nel caso in esempio l’ordine di salvataggio avviene come di seguito:

Il riepilogo avviene sia per le mensili che per le trimestrali con la particolarità del 4°trimestre: si hanno due riepiloghi ovvero uno per le trimestrali e uno per le trimestrali speciali.

Anche in questo caso avremo due riepiloghi per gli acconti, distinguendoli per mensili e trimestrali mentre avremo come al solito un unico riepilogo dell’annuale, dopo aver salvato le singole liquidazioni annuali.

Il riporto del credito o debito del periodo precedente avviene in questo caso nei riepiloghi delle liquidazioni, riversandolo a cascata nel periodo immediatamente successivo con la particolarità del 4°trimestre evidenziata nel caso 4.

È possibile anche compensare il debito che scaturisce dalla riepilogativa mensile dell’ultimo mese del periodo con il credito della riepilogativa del trimestre, anticipando quest’ultimo tramite apposito check dal codice attività mensile principale.

Si segue la regola del calcolo dell’1%:

  • se tutte le liquidazioni trimestrali risultano a debito, nella riepilogativa il calcolo dell’1% avviene relativamente ai soli debiti delle trimestrali
  • se tutte le liquidazioni trimestrali risultano a credito, nella riepilogativa non viene calcolato l’interesse dell’1%
  • se la sommatoria delle liquidazioni trimestrali è a debito e la sommatoria delle liquidazioni trimestrali speciali è a credito si possono avere due soluzioni: se il netto delle sommatorie risulta a credito l’interesse dell’1% non deve essere calcolato mentre se il netto delle sommatorie risulta a debito l’interesse dell’1% va calcolato solo sulla sommatoria delle liquidazioni trimestrali
  • se la sommatoria delle liquidazioni trimestrali è a credito e la sommatoria delle liquidazioni trimestrali speciali è a debito l’interesse dell’1% non deve essere mai calcolato

Discorso diverso vale per il 4°trimestre in quanto avviene un riepilogo separato tra trimestrali e trimestrali speciali: il calcolo dell’1% non avviene mai in quanto sulla trimestrale speciale non si calcola mentre il 4°trimestre viene versato con l’annuale.

Ad esempio:

 

Info: 06 97626328